Attività di vigilanza del Collegio sindacale nelle PMI
Pubblicato, in luglio 2017, nelle Guide della rivista Filodiritto
1 – Premessa
Ho voluto scrivere questo articolo, relativo all’attività di vigilanza del Collegio sindacale, ex art 2403 del cod. civile, dedicandolo in particolare ai colleghi avvocati, che si occupano del diritto d’impresa e che sono presenti in collegi sindacali senza la revisione legale dei conti ex art 2409 bis del cod civile. In realtà la guida può essere utile anche ad ingegneri, architetti, medici, etc cioè a tutte quelle categorie professionali che non hanno dimestichezza con le procedure e i problemi di carattere amministrativo e/o relativi al controllo interno aziendale.
Nell’articolo vengono escluse le società quotate per le quali le indicazioni sono più specifiche; per esse si può fare riferimento al documento apposito, emesso in settembre 2015, dal CNDCEC “Norme di comportamento del Collegio sindacale nelle società quotate”
Non tratterò inoltre l’attività di vigilanza nelle operazioni societarie straordinarie (aumento e riduzione del capitale, trasformazione societaria, fusione e scissione, conferimento d’azienda, prestiti obbligazionari e strumenti finanziari partecipativi, finanziamenti dei soci, recesso ed esclusione del socio, scioglimento e liquidazione, caso del socio unico), per queste infatti si può fare riferimento al capitolo 10 delle “Norme di comportamento del Collegio sindacale nelle società non quotate” emesse nel marzo 2015 da CNDCEC, che tratta l’argomento in modo dettagliato ed esaustivo.
2 – Caratteristiche e modalità dell’attività di vigilanza
L’art 2403 del codice civile recita: “Il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.”
L’attività di vigilanza del collegio sindacale deve quindi essere effettuata sulla base della diligenza professionale. La diligenza comporta uno sforzo tecnico, espressione di tale sforzo tecnico è la perizia, cioè quel complesso di regole tecniche e professionali espresse dal livello medio della categoria professionale d’appartenenza. La diligenza professionale è anche richiesta dalla natura dell’incarico, tenendo conto delle dimensioni, della complessità e le altre caratteristiche, anche organizzative, specifiche della società su cui si esercita la vigilanza. Preme in questa sede anche sottolineare il ruolo che l’aggiornamento costante del professionista svolge in punto di valutazione della sua condotta diligente.
Nello svolgimento dei doveri di vigilanza il Collegio sindacale, oltre a raccogliere le informazioni e i dati aziendali mediante l’esecuzione di specifiche verifiche, dovrà analizzare e valutare i flussi informativi generati dai diversi organi e dalle differenti funzioni aziendali esistenti in Società. Il Collegio dovrà anche partecipare alle riunioni degli organi sociali ed effettuare uno scambio sistematico di informazioni con gli amministratori della società stessa. E’ infine necessario che lo stesso Collegio si confronti con tutti i soggetti che, a vario titolo, sono preposti alle funzioni organizzative e di controllo, nonché con il soggetto preposto alla revisione legale, qualora presente.
L’intero articolo è disponibile sulla rivista Filodiritto qui, oppure in AF-Attività-vigilanza-Collegio-sindacale x avvocati